Statuto

TITOLO I?
COSTITUZIONE, NATURA E FINALIT? DELL’ASSOCIAZIONE

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ARTICOLO 1
? costituita con sede presso il reparto di Foniatria dell’Istituto di Patologia e Clinica Otorinolaringoiatrica e di Foniatria, in Via Pansini n. 5, l’Associazione Logopedisti Campani A.L.C.; essa dal 29 settembre 1989 ha costituito insieme con:

  • A.L.L. (Associazione Logopedisti Lombardi),
  • A.L.P. (Associazione Logopedisti Piemontesi),
  • A.L.S. (Associazione Logopedisti Siciliani),
  • U.L.I. (Unione Italiana Logopedisti),

la F.L.I. (Federazione Logopedisti Italiani).
L?Associazione:

  • non ha scopo di lucro; al fine di consolidare e confermare l?assenza dello scopo di lucro e con l?intento di uniformarsi ai richiesti dal comma 4 quinquios dell?art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n? 917 ? fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,? riserve o capitale durante la vita dell?associazione, salvo diverso dispositivo legislativo;
  • il patrimonio dell?associazione in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge sar? attribuito ad altre Associazioni con le stesse finalit?, sentito l?organismo di controllo previsto dell?art. comma 100 della legge 23/12/1996 n? 662;
  • si vieta nelle proprie Assemblee ogni discussione politica, filosofica o religiosa;
  • non pu? aderire ad alcuna organizzazione politica, sindacale,filosofica, religiosa.

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ARTICOLO 2
L’Associazione? opera nel territorio della Regione Campania e in questo ambito si impegna a:

  • promuovere sia a livello regionale che federativo il progresso degli studi e delle ricerche nel campo della Logopedia e le sue applicazioni in ordine sia all’educazione e sia allo sviluppo del linguaggio e della comunicazione interpersonale e sia alla prevenzione, all’accertamento e alla riabilitazione dei disturbi della comunicazione umana;
  • tutelare gli interessi professionali, morali ed economici della categoria;
  • promuovere azioni per l?istituzione di idonei percorsi formativi per i Logopedisti(quali, ad esempio, l?istituzione del Corso di Laurea, del Dottorato di Ricerca, etc.);
  • promuovere la regolamentazione giuridica della professione (quale, ad esempio, la creazione di un Albo e di un Ordine professionale della categoria);
  • promuovere la formazione permanente, la ricerca ed ogni altra iniziativa scientifica tesa allo sviluppo della Logopedia attraverso l?attivit? di divulgazione,? attraverso l?organizzazione e gestione di Congressi, Corsi, Convegni, Conferenze e attraverso ogni altro mezzo di comunicazione;
  • curare attivit? editoriali a carattere scientifico e divulgativo e collaborare con stampa, T.V., radio e cinema;
  • costituire, aggiornare e pubblicare ogni anno l’elenco degli associati;
  • stabilire norme di deontologia professionale per tutti gli iscritti;
  • instaurare stretti rapporti di collaborazione con analoghe Associazioni italiane o straniere;
  • sollecitare l’interesse della collettivit? ai problemi dei logopatici.

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ARTICOLO 3
Le Associazioni aderenti alla Federazione riconoscono come definizione di Logopedia e Logopedista le seguenti:

  • si definisce Logopedia la disciplina sanitaria finalizzata al trattamento preventivo e
    riabilitativo dei pazienti con disturbi del linguaggio e della comunicazione di origine sia organica che funzionale, sia centrale che periferica nell’et? evolutiva, adulta e geriatrica;
  • si definisce Logopedista colui che assume la responsabilit? della prevenzione, della valutazione, del trattamento e dello studio scientifico dei disturbi della comunicazione umana che in questo contesto comprende tutte le funzioni associate alla comprensione e all’espressione del linguaggio orale e scritto ed anche tutte le forme di comunicazione non verbale. Egli:
  1. sceglie in modo autonomo i mezzi e i tempi necessari alla promozione del processo comunicativo;
  2. effettua, con propria responsabilit?, attivit? preventiva e riabilitativa dei disturbi del linguaggio e della comunicazione di origine sia organica che funzionale, sia centrale che periferica nell’et? evolutiva, adulta e geriatrica, favorendo la realizzazione della comunicazione umana, verbale ed alternativa onde perseguire l’autonomia e l’integra zione sociale;
  3. effettua la valutazione funzionale sul paziente mediante specifiche ed appropriate me todologie;
  4. imposta il piano di trattamento, ne cura l’attuazione e ne verifica i risultati;
  5. svolge attivit? di counselling nei confronti del paziente e del suo ambiente socio-familiare.

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ARTICOLO? 4
Possono essere iscritti alla Federazione i Soci delle Associazioni aderenti alla Federazione:

  • in qualit? di Soci Ordinari:
  1. i diplomati di corsi universitari triennali abilitanti all?attivit? professionale nell?ambito esclusivo della logopedia;
  2. i diplomati di scuole triennali autorizzate con delibera regionale istituite presso Presidi del Sistema Sanitario Nazionale abilitanti all?attivit? professionale nell?ambito esclusivo della logopedia;
  3. i diplomati di scuole triennali autorizzate con delibera regionale abilitanti all’attivit? professionale nell’ambito esclusivo della logopedia;
  4. i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale inseriti nei Ruoli Nominativi Regionali con la qualifica di Logopedista;
  5. i dipendenti in ruolo come Logopedisti degli Enti Locali (quali ad esempio Province, Comuni, Consorzi di Comuni, Comunit? Montane);
  6. i cittadini stranieri in possesso di diploma equipollente in base alle vigenti norme CEE;
  • in qualit? di Soci Sostenitori: i Soci Ordinati che contribuiscono economicamente, oltre alla quota associativa, al fondo patrimoniale della Federazione;
  • in qualit? di Soci Simpatizzanti Allievi: gli iscritti alle scuole di cui al comma a), punti 1, 2 e 3, in regola con il pagamento di una quota associativa necessariamente inferiore a quella stabilita per i Soci Ordinari; i Soci Simpatizzanti Allievi possono partecipare ai vari momenti della vita associativa e federativa ma senza diritto di voto; la qualifica di Socio Simpatizzante Allievo cessa al cessare della condizione di allievo logopedista.

Possono inoltre essere iscritti all’Associazione in qualit? di Soci Onorari, coloro che, indipendentemente dal possesso degli specifici requisiti professionali e statutari, abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione o degli scopi da essa perseguiti; essi sono esonerati dal pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.

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ARTICOLO 5
Possono far parte dell’Associazione, in qualit? di Soci Onorari:

  • coloro i quali con consigli e sottoscrizioni collaborino alla prosperit? dell’Associazione stessa o che comunque svolgano un’attivit? in rapporto alle sue finalit?. Il loro numero non pu? essere superiore ad 1/10 dei Soci Ordinari;
  • personalit? italiane o straniere che abbiano svolto, nel campo della patologia della voce, e della comunicazione, la loro attivit? o che comunque abbiano contribuito al prestigio della logopedia. I Soci Onorari sono esentati dal versamento della quota associativa annuale.

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ARTICOLO? 6
Tutti gli aspiranti soci sono tenuti a versare la quota annuale entro un mese dall?inizio dell?anno sociale. La cancellazione dell?iscrizione avviene d?ufficio nei seguenti casi:

  • per morosit?, quando l?interessato non regolarizzi la propria posizione entro due mesi dal ricevimento della lettera di sollecito, raccomandata, inviatagli dal Tesoriere;
  • per esclusione, in caso di comportamento contrario agli scopi ed allo spirito dell?Associazione o comunque all?etica professionale. Delle cancellazioni d?ufficio verr? data pubblica comunicazione all?Assemblea Ordinaria.

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TITOLO II
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE E DOVERI VERSO LA FEDERAZIONE NAZIONALE (F.L.I.)

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ARTICOLO 7
Gli organi dell’associazione sono:

  1. L’Assemblea Generale;
  2. La Segreteria Responsabile Regionale;
  3. II Consiglio Direttivo Regionale;
  4. II Collegio dei Probiviri;
  5. II Collegio dei Revisori dei Conti.

L’Associazione si impegna:

  • a rispettare lo Statuto F.L.I. ed il relativo Regolamento uniformando il proprio Statuto ad esso per quanto concerne gli scopi statutari, la definizione di Logopedia e Logopedista ed i requisiti di accesso;
  • a versare le quote federali secondo le norme previste dallo Statuto;
  • a partecipare ai lavori e alle riunioni della Federazione;
  • a sostenere e applicare le decisioni della Federazione;
  • a fornire annualmente la lista completa con nominativi ed iter formativi dei propri
    aderenti;
  • ad informare la Federazione dei cambiamenti attuati nella propria composizione, struttura, statuto nell’arco di tempo di un mese;
  • ad avvisare la Federazione delle proprie Assemblee Generali con un preavviso di almeno un mese, affinch? questa possa, se richiesto, farvisi rappresentare;
  • ad inviare alla Federazione nell’arco di tempo di un mese, i verbali delle riunioni della Segreteria Responsabile Regionale e delle Assemblee Generali;
  • a non far parte di nessun organismo nazionale ed internazionale senza accordo del Consiglio federale.

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ARTICOLO 8
L?associazione si impegna ad organizzare a turno con le altre Associazioni Regionali aderenti alla FLI un convegno che contenga temi di ordine scientifico e professionale.

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TITOLO III
ASSEMBLEA GENERALE

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ARTICOLO? 9
L?Assemblea Generale ? costituita da tutti i Soci Ordinari e Onorari e dai Soci Allievi. Hanno voto deliberativo e possono essere eletti alle cariche sociali soltanto i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

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ARTICOLO 10
L’Assemblea Generale esercita le seguenti mansioni:

  • approva l’ordinamento associativo ed i suoi eventuali emendamenti;
  • elegge i membri della Segreteria Responsabile Regionale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • approva o modifica gli indirizzi programmatici dell’Assemblea proposti dagli organi dell’Assemblea stessa;
  • delibera sulla Relazione del Presidente dell’Associazione circa l’atttivit? svolta dalla Segreteria Responsabile Regionale e dal Consiglio Direttivo Regionale;
  • approva annualmente i bilanci preventivi e consuntivi;
  • delibera su ogni altro argomento posto all’O.d.G.;
  • delibera l’apertura di Sedi secondarie;
  • approva e delibera eventuali proposte di modifiche di Statuto;
  • delibera lo scioglimento dell’Associazione ed impartisce direttive per la devoluzione dei beni.

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ARTICOLO 11
L’Assemblea Generale viene convocata dal Presidente dell’Associazione:

  • in via ordinaria almeno una volta all’anno;
  • in via straordinaria, non oltre i 30 gg. dalla richiesta fatta per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno 1/10 dei Soci o dalla maggioranza della Segreteria Responsabile Regionale, del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei Revisori dei Conti.

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ARTICOLO 12
Le sedute dell’Assemblea Generale sono valide:
a)?in prima convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione che pu? aver luogo anche un’ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

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ARTICOLO 13
Nelle sedute dell?Assemblea Generale ogni Socio Ordinario non pu? farsi rappresentare da altri.

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ARTICOLO? 14
L?Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta. Nei casi di modifiche statutarie e di scioglimento dell?Associazione la maggioranza richiesta ? rispettivamente di 2/3 e di 3/4 dei presenti.

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TITOLO IV
SEGRETERIA RESPONSABILE REGIONALE

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ARTICOLO 15
La Segreteria Responsabile Regionale ? composta da 8 membri eletti per un biennio dall’Assemblea Generale con almeno un mese di anticipo rispetto agli organi nazionali.

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ARTICOLO 16
La Segreteria Responsabile Regionale esercita le presenti attribuzioni oltre a quelle demandategli da altre norme del presente Statuto:

  • rappresenta l’Associazione e ne ? l’organo di direzione;
  • nomina i membri del Consiglio Direttivo Regionale;
  • delibera l’iscrizione di nuovi Soci Ordinati;
  • nomina i Soci Onorari;
  • provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e delibera
    annualmente il bilancio preventivo e consuntivo.

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ARTICOLO 17
Le riunioni della Segreteria Responsabile Regionale vengono convocate dal Presidente:

  • in via ordinaria almeno una volta ogni trimestre;
  • in via straordinaria non oltre i 15 giorni dalla richiesta fatta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno 1/3 dei suoi membri.

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ARTICOLO 18
Le sedute della Segreteria Responsabile sono valide quando intervenga almeno met? pi? uno dei suoi membri. Non sono ammesse deleghe.

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ARTICOLO 19
La Segreteria Responsabile Regionale delibera a maggioranza assoluta di voti: in caso di parit?, in materia disciplinare prevale l?opinione pi? favorevole al socio oggetto di eventuale provvedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del Presidente.

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ARTICOLO 20
Le deliberazioni della Segreteria Responsabile Regionale vengono prese per alzata di mano o per appello nominale.

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ARTICOLO 21
II Presidente della Segreteria Responsabile Regionale ? nel contempo Presidente dell’Associazione e ne ha la rappresentanza legale e giudiziaria; egli esercita altres? le seguenti attribuzioni oltre quelle demandate dal presente Statuto:

  • rappresenta legalmente l’Associazione ed ? membro di diritto della Direzione Nazionale;?
  • convoca e presiede l’Assemblea Generale a cui presenta la relazione;
  • convoca e presiede le sedute della Segreteria Responsabile Regionale;
  • ? responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni di tali organi;
  • effettua le operazioni bancarie a firma congiunta con il Segretario o il Tesoriere.

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ARTICOLO 22
II Vice-Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti quando questi si assenta o ? impedito esercitandone i relativi poteri.

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ARTICOLO 23
II Segretario coordina i programmi e le attivit? dell’Associazione. Egli esercita le seguenti attribuzioni oltre a quelle demandategli da altre norme del presente Statuto:

  • sostituisce a tutti gli effetti il Presidente e il Vice-Presidente quando questi siano impediti o assenti;?
  • provvede a quanto necessario per l’amministrazione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione in stretta collaborazione con il Presidente;
  • organizza e gestisce la segreteria dell’Associazione;
  • pu? nominare tra i membri del Consiglio Direttivo Regionale un Vice-Segretario sotto la propria responsabilit?.

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ARTICOLO 24
Il Tesoriere esercita le seguenti attribuzioni oltre a quelle demandategli da altre norme del presente Statuto, in facolt? di avvalersi di eventuali collaboratori scelti nell?ambito del Consiglio Direttivo Regionale sotto la propria responsabilit?:

  • si occupa di tutte le operazioni finanziarie;
  • provvede a redigere i bilanci;
  • ? consegnatario dei beni mobili dell?Associazione e ne tiene l?inventario;
  • ? responsabile con il Presidente del pagamento dei mandati irregolari o eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato;
  • cura unitamente con il Presidente e il Segretario l?efficienza e la regolarit? dei rapporti amministrativi con la FLI, con specifico riguardo agli espletamenti economici previsti dallo Statuto.

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TITOLO V?
CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

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ARTICOLO 25
II Consiglio Direttivo Regionale ? composto da un numero di membri compreso tra 9 e 31 nominati per un biennio dalla Segreteria Responsabile Regionale.

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ARTICOLO 26
II Consiglio Direttivo Regionale esercita le presenti attribuzioni oltre a quelle demandategli da altre norme del presente Statuto:?

  • rappresenta fattivamente i Soci dell’Associazione;
  • nomina al proprio interno un numero di delegati compreso tra 3 e 5 che fanno parte del Direttivo Nazionale in accordo con la Segreteria Responsabile Regionale.

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ARTICOLO 27
II Consiglio Direttivo Regionale nomina al suo interno un gruppo da 2 a 4 membri, referenti diretti dalla Segreteria Responsabile Regionale.

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TITOLO VI
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

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ARTICOLO 28
II Collegio dei Probiviri ? composto di 3 membri eletti per un biennio dall’Assemblea Generale. ? Presidente colui che ha il maggior numero di voti.

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ARTICOLO 29
Il Collegio dei Probiviri svolge i seguenti compiti:

  • d? pareri agli organi dell?Associazione quando questi lo richiedono;
  • risolve questioni di interpretazione dell?ordinamento associativo;
  • decide in prima ed ultima istanza sulle controversie degli organi dell?Associazione nonch? sui ricorsi nei confronti delle deliberazioni della Segreteria Responsabile Regionale in materia disciplinare con esclusione di quanto devoluto per legge dall?Autorit? Giudiziaria (Art. 806 e segg. CCP);
  • nomina in caso di scioglimento dell?Associazione l?organo liquidatore e ne determina i poteri.

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ARTICOLO 30
II Collegio dei Probiviri si riunisce su invito scritto del Presidente. Le deliberazioni, che devono essere verbalizzate,? sono prese con il voto favorevole di almeno due intervenuti. Non sono ammesse deleghe.

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TITOLO VII
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

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ARTICOLO 31
II Collegio dei Revisori dei Conti ? composto da tre membri, eletti per un biennio dall’Assemblea Generale. ? Presidente del Collegio colui che viene eletto con il maggior numero di voti.

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ARTICOLO 32
II Collegio dei Revisori dei Conti esercita le seguenti attribuzioni:

  • controlla l’amministrazione dei beni di pertinenza dell’Associazione;
  • vigila sull’esatta tenuta della contabilit?;
  • esamina annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo.

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ARTICOLO 33
II Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su invito scritto del Presidente. Le deliberazioni, verbalizzate, vengono prese con il voto favorevole di almeno due intervenuti. Non sono ammesse deleghe.

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TITOLO VIII
PATRIMONIO E BILANCIO

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ARTICOLO 34
Il patrimonio dell?Associazione ? costituito:

  • dai beni comuni acquistati;
  • dagli importi ricevuti in lascito o a titolo di incremento patrimoniale;
  • dal fondo riserva non appena viene tradotto nei beni patrimoniali.

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ARTICOLO 35
L?Associazione trae le sue entrate:

  • dalle quote associative annuali e da eventuali contributi degli iscritti;
  • dai proventi ordinari e straordinari versati a titolo non di incremento patrimoniale;
  • dagli interessi bancari o postali non derivanti dall?amministrazione dei beni patrimoniali.

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ARTICOLO 36
L’esercizio finanziario ha durata di un anno ed inizia con l’anno solare. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere presentati all’Assemblea Generale per l’approvazione.

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ARTICOLO 37
Le eventuali eccedenze del bilancio sono devolute al fondo riserva. Il fondo riserva entra a far parte del patrimonio dell’Associazione su delibera della Segreteria Responsabile Regionale.

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ARTICOLO 38
In caso di scioglimento dell’Associazione l’attivo residuato della liquidazione riceve destinazione determinata dall’Assemblea Generale, comunque, rispondente alle finalit? dell’Associazione.

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TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

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ARTICOLO 39
II presente Statuto ? integrato sia dalle norme del Regolamento Generale sia da quelle del Codice Deontologico sia dallo Statuto e dal Regolamento di Statuto della Federazione Logopedisti Italiani (F.L.I.).

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ARTICOLO 40
Le modifiche del Regolamento del Codice Deontologico dell’Associazione sono approvate dalla Segreteria Responsabile Regionale.

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ARTICOLO 41
L?Associazione si impegna a:

  • prolungare la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente entro la data di svolgimento dell?Assemblea Generale FLI per l?approvazione del nuovo Statuto e Regolamento di Statuto della FLI;
  • eleggere per tale data i Delegati del Direttivo Nazionale all?Assemblea FLI;
  • eleggere in coincidenza di tale data la Segreteria Responsabile Regionale di durata biennale.
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